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SICUREZZA E NORME DELL'UNIONE EUROPEA

Una delle prime preoccupazioni della Comunità Economica Europea è stata quella di garantire la libera circolazione dei prodotti e delle persone, per abbattere quelle barriere fra gli stati che in passato causarono numerosi conflitti. la Sicurezza delle persone è uno dei valori fondamentali dell'Unione Europea A questo proposito nel Trattato di Roma sono stati inclusi due articoli fondamentali: il 118A e il 100A relativi, rispettivamente, il primo alla sicurezza delle persone e il secondo alla protezione dei prodotti.

A latere della prolifica produzione legislativa comunitaria si sono mossi anche i grandi Enti europei di Normazione Tecnica, realizzando un connettivo standard per l'intero mercato europeo, le imprese e la ricerca, mediante l'armonizzazione delle principali norme tecniche dei singoli paesi.

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei cittadini europei, il legislatore comunitario ha stabilito delle norme che abbracciano ogni contesto, compreso quello lavorativo (CEE : 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 92/57, ...). Tali direttive sono state recepite dal nostro Paese con gli ormai famosi D.Lgs. 626/94, 242/96, 494/96.

la marcatura CE è uno degli strumenti per garantire la Sicurezza dei prodotti Anche nell'ambito della sicurezza dei prodotti le norme comunitarie sono numerosissime (ad esempio, CEE: 84/528, 84/529, 86/312, 90/486, 84/532, 91/368, 86/662, 87/404, 90/488, 93/68, 89/106, 84/538, 88/180, 88/181, 88/378, 89/336, 89/392, 93/44, 89/686, 93/9590/385, 90/396, 90/384, 91/263, 92/42, 93/42, 94/9, 94/25, 73/23, ecc.).
Tuttavia la maggior parte di esse risulta ancora oggi misconosciuta (anche quando si tratta di direttive datate come, ad esempio, la 73/23 che risale appunto al 1973).

il D.Lgs 626/94 riguarda la Sicurezza e la Salute sui luoghi di lavoro Per quanto riguarda il contesto italiano, va detto che, nonostante il grande rumore sollevato dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, la metodica di recepimento nazionale ha fornito un'allettante scorciatoia alle aziende grazie al documento di cui all'art. 4.2 del D.Lgs., sottolineato da un corposo novero di sanzioni eventualmente depenalizzabili secondo quanto previsto dal D.Lgs. 758/96.
Da ciò è scaturita la corsa al "documento chiavi in mano" al più basso costo. Il tutto in un limbo legislativo che, promettendo, senza mantenere, indicazioni più precise (giunte poi tardivamente e parzialmente solo per le piccole imprese), ha lasciato libero spazio all'approssimazione ed al pressappochismo.

Tuttavia, chi ha operato in tal senso oggi si ritrova sostanzialmente con un niente di fatto, viste le modifiche sanzionatorie concernenti la redazione del documento e la più concreta attenzione riservata agli adeguamenti strutturali, organizzativi ed operativi.

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