
Il Regolamento 1836/93 EMAS è stato recentemente abrogato dal nuovo EMAS II (Regolamento CE N. 761/2000), che introduce alcune modifiche alla versione precedente sia dal punto di vista dei contenuti, sia per quanto riguarda il campo di applicazione e le procedure di registrazione.
In particolare nel nuovo EMAS sono inclusi tutti i requisiti della norma ISO 14001. In tal modo tutto il lavoro di preparazione e di implementazione del Sistema Gestione Ambiente che un'azienda attua per la certificazione ISO 14001 è perfettamente integrabile nel lavoro da effettuare per la registrazione EMAS. Inoltre, se il certificato ISO 14001 è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, il procedimento (audit e convalida della Dichiarazione Ambientale) per la registrazione EMAS dell'azienda certificata e' notevolmente semplificato.
La registrazione può comunque essere concessa soltanto dopo che il verificatore ha controllato la presenza degli elementi aggiuntivi previsti da EMAS.
Relativamente alle verifiche ispettive per i Sistemi Gestione Qualità e Sistemi Gestione Ambientale è in vigore la norma ISO 19001, che riunisce in un unico atto normativo i precedenti standard ISO 10011, parti 1, 2 e 3 ed ISO 14010, 14011 e 14012.